Art. 7.

      1. Le spese per i locali e per il funzionamento dei nuovi uffici ed organi provinciali dello Stato sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2007.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.